Direzione didattica di Pavone Canavese

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(31.05.99)

D. M. n. 72/99 e funzioni dell’Insegnante di sostegno
Considerazioni e proposte del Direttivo ANDIS della provincia di Torino
(il documento qui presentato verrà sottoposto

alla discussione dell'assemblea provinciale il prossimo 9 giugno)


La Legge quadro n. 104/92 e le ultime disposizioni applicative della stessa confermano l’indirizzo dell’inserimento degli alunni portatori di handicap, anche gravi, nella scuola comune, i quali hanno diritto ad una vera integrazione, sia nell’ambito scolastico che in quello più ampio, sociale e di vita.
Per garantirla, la scuola deve tener presenti tutti gli elementi che possono concorrere alla sua attuazione: dal "numero" degli alunni per classe al "tempo scuola", dalla natura dell’handicap alla presenza di "appoggi", a "servizi" complementari che consentano un’offerta formativa mirata ed efficace.
Il D. M. n. 72 del 22 marzo 1999 fornisce nuove disposizioni circa i criteri e le modalità per la formazione delle classi che accolgono alunni in situazione di handicap: la costituzione delle classi a 20 alunni dipende dalla motivata necessità individuata dal progetto di integrazione e dalla gravità dell’handicap nonché, in modo tassativo, dalle disponibilità complessive dell’organico provinciale dei docenti.
Pur nella consapevolezza che le nuove disposizioni non riguardano i posti di sostegno, resta fondamentale il team docente che accoglie l’alunno portatore di handicap: gli Insegnanti di classe e l’Insegnante di sostegno costituiscono le "risorse umane" prioritarie e determinanti.
L’Insegnante di sostegno, in particolare: mentre si afferma che non può essere l’unico a doversi prendere cura di tutti i bisogni dell’alunno con handicap, si conferma l’importanza e la necessità della sua funzione ai fini di un appoggio didattico mirato e di una vera integrazione di qualità.
Ma per fare ciò, il docente di sostegno dev’essere "competente", "specializzato" e "motivato" al suo compito.
La realtà della nostra provincia, invece, è costituita da ... posti di sostegno occupati solo da .... insegnanti con titolo. Gli altri sono incaricati annuali spesso senza specializzazione, per lo più diversi ogni anno, talvolta non motivati al servizio al quale sono chiamati e talvolta lasciati soli a svolgere il compito loro assegnato.
Al fine di non compromettere l’efficacia degli interventi e per rendere più efficiente il lavoro, si ritiene opportuno proporre la costituzione di una "rete di accompagnamento" degli insegnanti che – pur non ancora in possesso di una formazione specifica - scelgono di operare sui posti di sostegno.

Con questi Insegnanti devono essere previsti:

  1. momenti sistematici di incontro
  2. momenti precisi di verifica e di valutazione.

Per quanto riguarda il primo punto, gli incontri potrebbero essere organizzati a livello territoriale (scuole viciniori di uno stesso comune o distretto), con periodicità almeno mensile, su tematiche specifiche proprie della funzione o relative all’analisi di "casi" in carico, ed essere a cura di Dirigenti scolastici o Docenti disponibili e competenti o altre Figure presenti sul territorio (psicopedagogisti, educatori professionali, … ) da coinvolgere anche attraverso convenzioni, affidamento di incarichi, prestazioni d’opera.
Il servizio suddetto potrebbe anche essere riconosciuto come "impegno aggiuntivo" del personale statale, da incentivare attraverso una delle diverse possibilità ora offerte dalla normativa:

Anche le opportunità offerte dall’attuazione progressiva dell’Autonomia rendono possibili ipotesi organizzative a favore dell’handicap, sia consentendo un’impostazione più flessibile della didattica sia proponendo il canale della sperimentazione (D.M. n. 251/98) con appositi fondi per progetti (Direttiva n. 252/98). Con i finanziamenti per l’Autonomia è infatti possibile retribuire vari tipi di prestazione del personale sia interno che esterno alla scuola.

Circa il secondo punto, risulta importante prevedere e richiedere formalmente una valutazione dell’attività di sostegno a metà del percorso annuale e al termine dell’incarico, per un riscontro serio circa l’idoneità o meno alla prestazione richiesta. Ciò al fine di impedire o interrompere scelte su posti di sostegno che potrebbero risultare dannose per i soggetti portatori di handicap e per l'organizzazione scolastica, con grave dispendio di energie fisiche e finanziarie ed esiti negativi, a volte irreparabili.

Se è vero che un’autentica e concreta integrazione degli alunni portatori di handicap non si realizza solo attraverso i docenti di sostegno, ma grazie ad un’adeguata organizzazione di scuola, ad un’organica utilizzazione di altre risorse umane e tecniche reperibili nel territorio di appartenenza, tuttavia si è qui voluto porre un’attenzione particolare al Personale qualificato o da qualificare, perché è dalla professionalità di queste figure che dipende la qualità dei processi e dei risultati riferiti all’handicap.