Direzione didattica di Pavone Canavese

Organizzare e inventare la scuola


a cura del Centro Studi Logos.

Contratti & affini di Fernando Salvetti,
avvocato e antropologo organizzativo.

 

 La bozza di regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, attualmente all’esame del mondo della scuola sulla rete intranet del Mpi, prevede nel titolo IV (artt. 25 e segg.) la disciplina dei principali contratti e delle altre attività negoziali utili per il conseguimento dei fini istituzionali.

L’occasione è propizia per iniziare un percorso di formazione on line sui contratti e sugli altri atti giuridici (accordi di rete, convenzioni...) necessari per gestire, oggi più di ieri, la scuola dell’autonomia. Un percorso di formazione mirato alla pratica contrattuale e negoziale, con casi e testimonianze provenienti dal mondo della scuola e, soprattutto, esercitazioni - reali, non virtuali - finalizzate all’acquisizione "attiva" dei nuclei concettuali fondamentali.

Il contratto

Nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina dei contratti è regolata dal codice civile (artt. 1173, 1321 e segg., 1470 e segg.), dalla legislazione complementare e speciale, dalla normativa sul lavoro (frutto, sempre più, di accordi con le organizzazioni sindacali), da quella tributaria e valutaria nonché dalle convenzioni internazionali recepite in Italia.

I requisiti principali del contratto sono l’accordo fra le parti, la causa, l’oggetto e la forma (la cui definizione si trova nel testo della prima esercitazione, un po’ più sotto).

Pur essendo consueta (in certi casi è addirittura obbligatoria) la forma scritta con l’articolazione in clausole più o meno puntuali e precise, un contratto in molti casi può essere concluso anche solo oralmente.

A volte, poi, il contratto è tacito, ovvero si considera perfezionato "per fatti concludenti": quando in un supermercato, ad esempio, preleviamo gli oggetti dagli scaffali, concludiamo tacitamente un contratto di vendita.

Altre volte i contratti si concludono in forma scritta con i telegrammi, i fax od i telex, che però possono dar luogo a numerosi problemi riguardanti la validità giuridica della sottoscrizione per cui è meglio inviare anche per posta (raccomandata od anche solo ordinaria) copia cartacea dello stesso testo contrattuale.

Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della libertà della forma contrattuale, nel senso che di regola il consenso delle parti può essere manifestato con qualsiasi mezzo idoneo: ciò che importa è che il consenso si sia esternato in un fatto socialmente valutabile come accordo. Al principio della libertà della forma si sottraggono i contratti formali o solenni, per i quali la legge richiede una determinata forma scritta (atto pubblico o, a volte, scrittura privata) a pena di nullità: l’atto pubblico è tassativamente richiesto per la donazione, per le convenzioni matrimoniali o per la costituzione di una società per azioni, mentre la scrittura privata o, in alternativa, l’atto pubblico sono richiesti per le alienazioni immobiliari e per gli altri atti concernenti diritti reali immbiliari (usufrutto, servitù, uso...), per le locazioni ultranovennali e negli altri casi previsti dall’art. 1350 del codice civile.


I - Esercitazione

Inserire le parole mancanti all’interno del brano di seguito trascritto:

valutazione economica – L’accordo – elementi accidentali – accettazione – autonomia privata – plurilaterale – La causa – manifestazione di volontà – L’oggetto – l’accordo – presupposti legali - oggetto - patrimonialità – bilaterale – patrimoniale – Oggetto – La forma.

 

Il contratto è …………………. di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico ………………. Il contratto rientra nella più ampia categoria dell’atto di ……………………….. o negozio giuridico, cioè dell’atto mediante il quale il soggetto dispone della propria sfera giuridica.

Nell’ambito della categoria del negozio giuridico, il contratto si caratterizza per la sua struttura …………………. o plurilaterale. Il contratto è, precisamente, un negozio giuridico bilaterale o ……………………… in quanto si perfeziona con il consenso di due o più parti. Esso si distingue, quindi, rispetto al negozio unilaterale, il quale si perfeziona con la sola ……………………………………. dell’autore dell’atto, senza che occorra l’altrui ………………….. (ad es., il testamento).

Oltre che per la sua struttura bilaterale o plurilaterale, il contratto si caratterizza anche per la sua ………………………… Il contratto è un negozio patrimoniale in quanto ha per oggetto rapporti suscettibili di ……………………………………

Elementi costitutivi del contratto sono quelli sottoelencati.

………………………. è il reciproco consenso delle parti in ordine alla vicenda contrattuale.

………………………. è il contenuto sostanziale del contratto, ossia ciò che le parti stabiliscono o programmano in ordine al loro rapporto. Così, ad es., quello della vendita è il trasferimento della proprietà o altro diritto reale verso un prezzo. ………………… del contratto è anche la realtà materiale o giuridica su cui cadono gli effetti del contratto stesso (ad es., nella vendita è tale il bene alienato).

…………………… è la funzione pratica del contratto, cioè l’interesse che il contratto è diretto a soddisfare.

………………….… del contratto è il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà contrattuale.

Accanto agli elementi costitutivi occorre distinguere gli ……………………...………,

cioè le modalità accessorie previste dal contratto. Tipici elementi accidentali sono il termine, la condizione, il modo, la clausola penale e la caparra.

Le modalità accessorie possono essere stabilite dalla legge o dagli usi, e in tal caso fanno parte della disciplina generale o particolare del rapporto integrandone il contenuto: si pensi, ad es., alla modalità relativa al luogo di esecuzione delle prestazioni.

Oltre agli elementi del contratto si distinguono i ……………………, che possono essere stabiliti a pena di nullità ovvero come condizioni efficacia (condizioni legali).

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Arrivederci alle prossime puntate.