La legge finanziaria 2007
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Per una migliore
comprensione del testo delle disposizioni di legge è consigliabile una attenta
lettura della
relazione tecnica
Nella tabella che segue
vengono messi a confronto il testo originario della legge finanziaria con quello
derivante dal maxi-emendamento presentato dal Governo e approvato dalla Camera
nella giornata odierna
Le modifiche significative sono evidenziate con il colore rosso
Non sono state evidenziate modifiche di natura puramente linguistica.
Testo originario della legge finanziaria | Emendamento approvato dalla Camera il 18.11.2006 |
Art. 65 (Costituzione fondo scuola) 1. A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti capitoli: “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, denominate “strutture scolastiche” e “interventi integrativi disabili”, nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità “Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio” destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della Pubblica Istruzione porrà in essere una specifica attività di monitoraggio. |
263. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio. |
264. Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 è assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva n. 33 del 3 aprile 2006 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. | |
Art. 66
c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell’accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Dal medesimo anno
scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie dei
concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla data di entrata in
vigore della presente. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione
sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la valutazione dei titoli
e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della
partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli.
d) l’attivazione presso gli Uffici scolastici provinciali di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi con l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali; e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sarà adottato un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzarsi negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese. A tal fine, per un rapido conseguimento dell’obiettivo saranno attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; f) il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio. |
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni
2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica circa la concreta
fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la
ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti
scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del
personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali
più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di
assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000
unità. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le
assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere
dall'anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere
efficacia ai fini dell'accesso ai ruoli nella misura del 50 per cento
dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell'articolo 399
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
In ogni caso, ove a seguito
della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente, fosse necessario comunque procedere
alla copertura di posti disponibili, in deroga al meccanismo di cui alla
presente disposizione, e fatto salvo comunque il criterio di cui alla
lettera a), previo parere del CNPI, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, si può attingere alle graduatorie permanenti nonché
alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data
antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge. Sono
comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate
su posti della medesima classe di concorso; e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza; f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia
degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso
la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi
orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore
flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale
collegamento con il territorio. |
2. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; quello concernente la materia di cui alla lettera c) è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) è adottato d’intesa con il Ministro della salute.
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266. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 265 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 265 è adottato d'intesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 265 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. |
3. La tabella di valutazione prevista dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, è definita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Tale decreto viene adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008 - 2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 – 2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C11 della predetta tabella. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il medesimo decreto sono definiti criteri e requisiti per l’accreditamento delle strutture formative e dei corsi.
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267. La tabella di
valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è
ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio
2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle
graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e
già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio
2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni
riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della
predetta tabella. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con
il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti
per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi. |
4. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, 3° periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e innovazioni della pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Detto piano, da definirsi entro il 30 giugno 2007, terrà conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione scolastica , nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione di detto piano, il termine fissato dalle disposizioni sopra richiamate è prorogato al 31 dicembre 2008.
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268. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008. |
5. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano
di riconversione professionale del personale docente in soprannumero
sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale.
La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla
copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di
laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché
all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di
sostegno. L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008. |
269. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008. |
6. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche
nella dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca
educativa delle medesime istituzioni nonché per favorirne l’interazione con il
territorio è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione ai sensi
degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 la ”Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica”, di seguito denominata
“Agenzia”, avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in
nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi
ultimi con le seguenti funzioni:
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270. Allo scopo di
sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione
dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa
delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il
territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione,
ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, la "Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica",
di seguito denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata,
anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici
scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti
funzioni: a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza; e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; f) collaborazione con le regioni e gli enti locali. |
7. L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50% dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costitute mediante procedure selettive di natura concorsuale.
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271. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale. |
8. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia
amministrativa dell’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e formazione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286 sono apportate, al medesimo decreto legislativo, le seguenti
modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato:
d) L’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione (INVALSI) fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 del
contratto collettivo relativo al personale dell’area V della dirigenza
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle
prerogative del dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale, sulla base
delle indicazione del Ministro della pubblica istruzione assume i seguenti
compiti:
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272. Al fine di
potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia
amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato: a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo"; b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono: a) il Presidente; b) il Comitato di indirizzo; c) il Collegio dei revisori dei conti"; c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio"; d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche". 273. L'INVALSI, fermo restando quando
previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio
normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5
maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale
dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del
Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti: |
9. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.
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274. Le procedure
concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione
organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla
indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a
tempo indeterminato dei rispettivi vincitori. |
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, cessano dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi di cui al comma 8, lett. b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, nomina uno o più commissari straordinari.
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275. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. |
11. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall’attuazione del precedente periodo, resta a disposizione delle istituzioni scolastiche medesime.
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276. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate. |
12. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente abrogazione dell’aliquota aggiuntiva del 10%. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.
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277. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti princìpi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. |
13. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 12 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, dei candidati del precitato concorso che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione prevista dal predetto corso - concorso e abbiano concluso in maniera utile la fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Successivamente si procede sui posti vacanti e disponibili relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi dovranno tuttavia preliminarmente partecipare con esito positivo ad un apposito corso di formazione che verrà indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra. Le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono conferite secondo l’ordine della graduatoria di selezione al corso di formazione.
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278. In attesa
dell'emanazione del regolamento di cui al comma 277 si procede alla
nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26
novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del
citato concorso che abbiano superato le prove di esame propedeutiche
alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di
una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del
direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal
bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale e interregionale, questi ultimi a domanda, relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito. |
14. Dall’attuazione del presente articolo devono conseguire economie di
spesa per un importo complessivo non inferiore ad euro 448,20 milioni, per
l’anno 2007, euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 ed euro 1.402,20 milioni a
decorrere dall’anno 2009. |
279. Dall'attuazione dei commi da 265 a 278 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009. |
Art. 67 a) relativamente all’ art. 47, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 2 del predetto articolo;
b) relativamente all’ art. 66, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio
del Ministero della Pubblica Istruzione, ad eccezione di quelle relative alle
competenze spettanti al personale della Scuola, in maniera lineare, fino a
concorrenza degli importi indicati dal comma 14 del predetto articolo.
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b) relativamente al comma 279, a ridurre le
dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica
istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al
personale della scuola e dell'amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma
279. |
Art. 68
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2. Fino alla attuazione di quanto previsto dal comma precedente, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi da parte delle strutture accreditate dalle Regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dette risorse, per una quota non superiore al 3%, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.
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282. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 281, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
3. Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l’anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50% delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti Enti locali. Per tali finalità, le Regioni e gli Enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta, nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 4 della medesima 11 gennaio 1996, n. 23. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento a norma, le Regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo denominato patto per la sicurezza tra Ministero della Pubblica Istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
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283. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per tali finalità, le regioni e gli enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta, nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione. |
4. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l’abbattimento delle barriere architettoniche e/o l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza determina altresì l’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui sopra, utilizzando a tal fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo n. 38/2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il Consiglio di amministrazione dell’INAIL definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.
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284. Nella logica degli
interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni,
il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in
via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica
istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per
la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di
istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento
delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle
vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il
consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresì
l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al
presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si
rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione
dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla
base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione
dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei
singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei
singoli progetti. |
5. Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.
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285. Al fine di favorire
ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti
e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello
delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in
generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della
pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono
attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche. |
6. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore Nei limiti delle disponibilità di cui al comma 11. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e, si applica altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
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286. La gratuità
parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo
anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del
medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno
dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì,
limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del
prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni
successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e
le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri
scolastici agli studenti e ai loro genitori. |
7. Per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, verranno attivati, previo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tal fine vengono utilizzate annualmente le risorse previste dall’articolo 7, comma 5 della legge 28 marzo 2003, n.53, destinate al finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lett. e) ultimo periodo della medesima legge. L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 è abrogato.
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287. Per fare fronte
alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto
dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa
rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la
realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità
pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della
specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo
diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano
come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per
favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse
cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione
concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un
progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo
11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il
personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei
nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse
previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo
periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, è abrogato. |
8. A partire dal 2007 il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e con il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
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288. A decorrere
dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione
professionale e delle misure per valorizzare la filiera
tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
9. Ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione Europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”. Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al comma 1, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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289. Ferme restando le
competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione
agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire
più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche
immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua
italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti
e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in
reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione
degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa,
organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico
distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in
sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle
autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali
disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al
presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza unificata a norma del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
10. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata la spesa di 30 milioni di euro, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività didattiche.
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290. Per gli anni 2007,
2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con
lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni
tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche.
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11. Per gli interventi previsti dai precedenti commi, con esclusione del comma 3, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono disposte, dal Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dal presente articolo.
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291. Per gli interventi
previsti dai commi da 281 a 290, con esclusione del comma 283, è
autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su
proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di
bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai
commi da 281 a 290. |
12. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta
dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a
decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di
base denominate “scuole non statali” dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di euro 100
milioni, da destinarsi prioritariamente alle scuole dell’infanzia. |
292. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia. |