La legge finanziaria 2007
(04.10.2006)
I 4 articoli della legge finanziaria relativa all'Istruzione
Per una migliore comprensione del testo dei 4 articoli della legge è consigliabile una attenta lettura della relazione tecnica
Art. 65
(Costituzione fondo scuola)
1. A decorrere dall’anno 2007, al fine di aumentare l’efficienza e la
celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono
istituiti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, in
apposita unità previsionale di base, i seguenti capitoli: “Fondo per le
competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione
delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e
“Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione,
denominate “strutture scolastiche” e “interventi integrativi disabili”, nonché
gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità “Programmazione
ministeriale e gestione ministeriale del bilancio” destinati ad integrare i
fondi stessi. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono stabiliti
i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche
delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche, a valere sulle
risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il
Ministero della Pubblica Istruzione porrà in essere una specifica attività di
monitoraggio.
Art. 66
(Interventi per il rilancio della scuola pubblica)
1. Per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’Amministrazione
scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed
efficienza al sistema dell’istruzione, con uno o più decreti del Ministro della
pubblica istruzione, sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. L’adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n.449, con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra Regioni, Ufficio scolastico regionale, ASL e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150 mila unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato verrà predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20 mila unità. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell’accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il C.N.P.I. sarà successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il personale docente, previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E’ fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell’abilitazione in Educazione Musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, data di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data dell’entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di Strumento Musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1 comma 2 bis della legge 20 agosto 2001 n. 333;
d) l’attivazione presso gli Uffici scolastici provinciali di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi con l’obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sarà adottato un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzarsi negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento della lingua inglese. A tal fine, per un rapido conseguimento dell’obiettivo saranno attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti
dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere
dall’anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e
di funzionale collegamento con il territorio.
2. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; quello concernente la materia di cui alla lettera c) è adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) è adottato d’intesa con il Ministro della salute.
3. La tabella di valutazione prevista dall’articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, è definita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Tale decreto viene adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008 - 2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 – 2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C11 della predetta tabella. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il medesimo decreto sono definiti criteri e requisiti per l’accreditamento delle strutture formative e dei corsi.
4. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, 3° periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e innovazioni della pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Detto piano, da definirsi entro il 30 giugno 2007, terrà conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione scolastica , nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione di detto piano, il termine fissato dalle disposizioni sopra richiamate è prorogato al 31 dicembre 2008.
5. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano
di riconversione professionale del personale docente in soprannumero
sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale.
La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla
copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di
laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché
all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di
sostegno. L’assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008.
6. Allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche
nella dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca
educativa delle medesime istituzioni nonché per favorirne l’interazione con il
territorio è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione ai sensi
degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 la ”Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica”, di seguito denominata
“Agenzia”, avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in
nuclei allocati presso gli Uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi
ultimi con le seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico – didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e
sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in
materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica
superiore;
f) collaborazione con le Regioni e gli enti locali.
7. L’organizzazione dell’Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attività dell’Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50% dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costitute mediante procedure selettive di natura concorsuale.
8. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia
amministrativa dell’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e formazione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286 sono apportate, al medesimo decreto legislativo, le seguenti
modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato:
a) l’art. 4 è così sostituito:
“1. Gli organi dell’Istituto sono :
1) il Presidente
2) il Comitato di indirizzo
3) il Collegio dei Revisori”;
b) all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con
adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di
valutazione in Italia ed all’estero ed è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
designazione del Ministro tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di
indirizzo dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico ha durata triennale
ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio”.
c) all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“ 1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel
rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro
provenienti dal mondo della scuola. Gli otto membri sono scelti dal Ministro tra
esperti nei settori di competenza dell’Istituto, sulla base di una indicazione
di candidati effettuata da un’apposita commissione previo avviso da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana finalizzato all’acquisizione
dei curricola. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da
tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze
amministrative e scientifiche.
d) L’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione (INVALSI) fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 del
contratto collettivo relativo al personale dell’area V della dirigenza
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle
prerogative del dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale, sulla base
delle indicazione del Ministro della pubblica istruzione assume i seguenti
compiti:
- formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione
del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
- definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
- formula proposte per la formazione dei componenti del Team di valutazione;
- realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di
valutazione
9. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, cessano dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi di cui al comma 8, lett. b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, nomina uno o più commissari straordinari.
11. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall’attuazione del precedente periodo, resta a disposizione delle istituzioni scolastiche medesime.
12. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente abrogazione dell’aliquota aggiuntiva del 10%. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.
13. In attesa dell’emanazione del regolamento di cui al comma 12 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004 e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/08 e 2008/09, dei candidati del precitato concorso che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione prevista dal predetto corso - concorso e abbiano concluso in maniera utile la fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Successivamente si procede sui posti vacanti e disponibili relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi dovranno tuttavia preliminarmente partecipare con esito positivo ad un apposito corso di formazione che verrà indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra. Le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, vengono conferite secondo l’ordine della graduatoria di selezione al corso di formazione.
14. Dall’attuazione del presente articolo devono conseguire economie di
spesa per un importo complessivo non inferiore ad euro 448,20 milioni, per
l’anno 2007, euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 ed euro 1.402,20 milioni a
decorrere dall’anno 2009.
Art. 67
(clausola di salvaguardia)
1. Al fine di garantire l’ effettivo conseguimento degli obiettivi di
risparmio di cui agli articoli 47 e 66, in caso di accertamento di minori
economie, si provvede:
a) relativamente all’ art. 47, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 2 del predetto articolo;
b) relativamente all’ art. 66, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio
del Ministero della Pubblica Istruzione, ad eccezione di quelle relative alle
competenze spettanti al personale della Scuola, in maniera lineare, fino a
concorrenza degli importi indicati dal comma 14 del predetto articolo.
Art. 68
(Altri interventi a favore del sistema dell’istruzione)
1. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è
finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale
entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è
conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di
gratuità ai sensi dell’articolo 28, comma 1 e dell’articolo 30, comma 2 ultimo
periodo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227. L’adempimento
dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di
studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricola relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore, sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro
della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici previsti dai predetti curricola, possono essere concordati tra il
Ministero della pubblica istruzione e le singole Regioni percorsi e progetti
che, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di
prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che
concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere
inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della
pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri
predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative
norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico
2007-2008.
2. Fino alla attuazione di quanto previsto dal comma precedente, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi da parte delle strutture accreditate dalle Regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dette risorse, per una quota non superiore al 3%, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.
3. Per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l’anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50% delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti Enti locali. Per tali finalità, le Regioni e gli Enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta, nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 4 della medesima 11 gennaio 1996, n. 23. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento a norma, le Regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo denominato patto per la sicurezza tra Ministero della Pubblica Istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
4. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l’abbattimento delle barriere architettoniche e/o l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il Consiglio di indirizzo e di vigilanza determina altresì l’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui sopra, utilizzando a tal fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo n. 38/2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il Consiglio di amministrazione dell’INAIL definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.
5. Al fine di favorire ampliamenti dell’offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.
6. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore Nei limiti delle disponibilità di cui al comma 11. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e, si applica altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.
7. Per far fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, verranno attivati, previo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell’infanzia, per favorire un’effettiva continuità del percorso formativo lungo l’asse cronologico 0-6 anni. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tal fine vengono utilizzate annualmente le risorse previste dall’articolo 7, comma 5 della legge 28 marzo 2003, n.53, destinate al finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lett. e) ultimo periodo della medesima legge. L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 è abrogato.
8. A partire dal 2007 il sistema dell’istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e delle previdenza sociale e con il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
9. Ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione Europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”. Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al comma 1, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
10. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è destinata la spesa di 30 milioni di euro, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al miglior supporto delle attività didattiche.
11. Per gli interventi previsti dai precedenti commi, con esclusione del comma 3, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall’anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono disposte, dal Ministro dell’economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione delle risorse agli interventi previsti dal presente articolo.
12. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta
dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema nazionale di istruzione, a
decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di
base denominate “scuole non statali” dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di euro 100
milioni, da destinarsi prioritariamente alle scuole dell’infanzia.