Direzione didattica di Pavone Canavese

Una mediateca per l'handicap

 

(03.02.02)

ACCORDO DI RETE
PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA
INTEGRAZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

 

Visti

l’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;
l’art. 7 del D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999;
la Lettera Circolare n.139 del 13 settembre 2001;
la Circ. Reg. n. 63 del 5 novembre 2001
la C.P. N. 694 del 19/12/2001
la Circ. Reg. n.78 del 20 dicembre 2001

Premesso che le istituzioni scolastiche firmatarie riconoscono:

Si stipula il seguente accordo di rete tra le istituzioni scolastiche di cui all'elenco a parte, allegato al testo dell'accordo come parte integrante dello stesso.

Art.1

La premessa è parte integrante dell’accordo.

Art.2

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete collaborano per l’attuazione di azioni mirate alla realizzazione di quanto riconosciuto in premessa che assume valore di obiettivi a lungo e a medio termine.

Art.3

Le istituzioni scolastiche si impegnano a:

Art. 4

Viene costituito un comitato scientifico, così composto:

Il comitato deve essere rappresentativo delle diverse realtà territoriali.

Il comitato ha i seguenti compiti:

Il comitato tecnico può avvalersi , nel caso lo giudichi necessario , di esperti esterni.

Il comitato tecnico promuove – con cadenza almeno annuale – un incontro aperto ai docenti e alle famiglie delle scuole aderenti alla rete finalizzato a presentare il programma annuale e a raccogliere osservazioni e proposte.

 Art. 5

La gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alla rete viene affidata alla scuola polo.

La scuola polo cura la realizzazione di una apposita area all’interno del proprio sito WEB con lo scopo di fornire alle scuole aderenti alla rete una adeguata informazione sulle attività della rete.

Art. 6

La partecipazione all’accordo di rete è condizione indispensabile per poter fruire di risorse e strumenti.

Art.7

La partecipazione al presente accordo è aperta a tutte le istituzioni, enti, associazioni interessate e disponibili a collaborare all’integrazione dei soggetti in situazione di handicap e alla diffusione della cultura dell’integrazione, in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche.

L’adesione comporta l’accettazione del presente accordo e dà diritto a far parte degli organi di gestione della rete.

Le modalità di tale collaborazione vengono definite via via dal Comitato Scientifico

Le istituzioni, gli enti e le associazioni che aderiscono alla rete possono prendere parte all’incontro annuale di cui all’art. 4

Art. 8

Ogni scuola individua un docente referente e ne dà comunicazione alla scuola polo.

Art. 9

Il presente accordo ha durata biennale e si intende rinnovato, salvo disdetta di una delle parti o di diverse disposizioni della Direzione Generale Regionale.

Art. 10

Il testo del presente accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
Il testo dell’accordo è disponibile anche nel sito WEB di cui all’art. 5

Art.11

L’accordo è approvato dai rispettivi Consigli di Istituto e Collegi Docenti per le parti di propria competenza.

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