Direzione didattica di Pavone Canavese

La valutazione dopo la legge 169


26.12.2008

Le capriole dell’amministrazione
di Maurizio Tiiriticco

 

La valutazione è per la scuola una verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto per favorire il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento per ciascun alunno La possibilità di migliorare tali livelli ha le radici nella ricchezza degli ambienti di apprendimento e nell’efficacia dell’insegnamento. Per raggiungere tale scopo può essere opportuno utilizzare la flessibilità didattica e organizzativa dell’autonomia scolastica (articoli 4 e 5 del dpr 275/99). Il contesto normativo di riferimento evidenzia come la valutazione abbia prevalentemente finalità formativa e concorra al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo di ciascun alunno. Al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare la scuola ha il compito di registrare il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, rilevando la sintesi degli apprendimenti acquisiti e delle abilità conseguite da ciascun alunno, in modo formalizzato e funzionale all’orientamento e alla prosecuzione dei percorsi di istruzione per un effettivo conseguimento del successo scolastico e formativo di ciascuno. La collegialità decisionale dei docenti è garanzia della sintesi valutativa finale quale attestazione dello sviluppo integrale conseguito dall’alunno. Una valutazione adeguatamente formativa e di qualità non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto ai processi formativi dell’alunno, è strettamente correlata alla programmazione delle attività e agli obiettivi di apprendimento, considera il differenziale di apprendimento. Si realizza attraverso l’osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento formali e informali, documenta la progressiva maturazione dell’identità personale, promuove una riflessione continua dell’alunno come autovalutazione dei suoi comportamenti e percorsi di apprendimento. La valutazione dei processi formativi e degli esiti degli apprendimenti conseguiti è oggetto di adeguata informativa per le famiglie degli alunni.

I lettori più attenti riconosceranno che ho condotto una serie di riflessioni congruenti con quanto da tempo penso e scrivo, invece non è così! E’ una piccola trappola! Non ho inserito a bella posta le virgolette, e si tratta – mirabile dictu! – di una puntuale citazione di larga parte dell’articolo 1 dello schema di regolamento elaborato dal Miur al fine di coordinare le norme vigenti per la valutazione degli alunni. Si tratta di un linguaggio che mi porta molto indietro nel tempo, quando si lavorava a tutto campo sulla valutazione e quando collaborai alla redazione di quella cm 167 del ’93 che costituì un forte punto di arrivo in materia. Si trattò di una elaborazione molto ampia in cui si mise a punto quella valutazione di criterio che la svolta della programmazione curricolare, di cui alla legge 517/77, di fatto proponeva alla nostra istruzione obbligatoria. Si trattò, comunque, di un documento sfortunato perché, come spesso accade nelle stanze dei bottoni, qualche anno dopo seguì quella cm 491/96 che, per semplificare procedure che in effetti richiedevano attente e mirate elaborazioni, in effetti fece fare alla cultura della valutazione una penosa retromarcia. Il governo di centrosinistra era forse più preoccupato del consenso sul terreno di una semplificazione al ribasso che su quello di un approfondimento al rialzo. Cercai allora di dire qualcosa ma… nessuno è profeta in patria!

Il rapido excursus mi aiuta a ricordare che in materia di valutazione ormai da anni si procede a passo di gambero e che non è affatto casuale se ancora non riusciamo a far decollare decorosamente un discorso sulla valutazione. Del resto le stesse operazioni dell’Invalsi non riscuotono quel consenso che dovrebbero meritare! Il prossimo anno ci sarà la nuova indagine Pisa e non so se dovremo ancora continuare a piangerci addosso!

Ma torniamo allo schema di regolamento sulla valutazione di cui ho già parlato nel mio scritto natalizio con osservazioni fortemente critiche. Avevo, comunque, segnalato che gli estensori dello schema avevano anche dato prova di buona volontà e – come si dice in gergo scolastico – avevano “studiato” per essere più chiari nelle loro argomentazioni. Il frutto di questo “studio” è tutto nel periodo iniziale di questo scritto, largamente condivisibile. Si tratta dell’articolo 1 che delinea le finalità e i contenuti del regolamento. E’ quando si passa ai successivi articoli che casca l‘asino, cioè, quando si tratta di rendere leggibili e praticabili i contenuti della legge 169 in materia di valutazione.

E’ qui che cominciano le capriole! Al lettore attento non sfuggirà che tra l’articolo 1 e i successivi corre un abisso! Il Mar Rosso si è aperto ed il novello Mosè deve traghettare migliaia di insegnanti verso le sponde della novella valutazione imposta dal Ministro dell’Ecofin! Il rischio è che chi legge avverte che qualcosa non funziona! All’inizio si accenna a ciò che di meglio si può dire della valutazione: miglioramento continuo degli ambienti di apprendimento, flessibilità didattica, successo formativo di ciascun alunno – come la metteremo con la premiazione del merito? – finalità formativa della valutazione, orientamento, attenzione ai processi, collegialità dei docenti, osservazione continua e sistematica, sollecitazione all’autovalutazione, e poi la perla finale per cui una valutazione formativa non può non considerare il differenziale di apprendimento! Parola magica!

E’ così che l’attento lettore avvertirà che, mentre l’articolo 1 è una piccola summa della natura e dei fini della valutazione, gli articoli successivi ne sono la più assoluta negazione: il tutto per… spiegare al popolo e giustificare l’indietro tutta operata dalla legge 169. Insomma, nello schema prima si tenta di riassumere il meglio della cultura della valutazione, poi non si va più per il sottile e… giù a santificare il ritorno ai “voti numerici espressi in decimi”! E’ chiaro che l’asino va dove vuole il padrone, però…

Si tratta di un “però” da non sottovalutare! E questo articolo 1 potrebbe essere brandito come una clava contro tutti coloro che vorranno applicare alla lettera l’articolato della legge 169: un quattro è un quattro e nulla più! E poi c’è la famigerata media per cui una distribuzione di voti 2, 3, 4, 5 e 6 dà un bel 4 finale allo stesso modo della distribuzione 6, 5, 4, 3 e 2! Potremmo dire, parafrasando Don Milani, che non c'è nulla di più ingiusto che fare parti uguali tra disuguali. Altre elaborazioni non sono previste dalla pratica dei voti: non esistono mode, mediane, gamme, andamenti, varianze, scarti quadratici: che c’entra la statistica con la valutazione?!

Insomma le capriole dell’amministrazione potranno costringere ad altrettante spericolate ma produttive capriole gli insegnanti più sensibili e più accorti in materia di valutazione. Costoro, infatti, potranno sempre sostenere che un voto numerico si può adottare perché anche i terremoti, il moto marino, la pendenza di una parete in montagna, la temperatura corporea – chi non ricorda la prosa del Divo Giulio Secondo sul “Corriere della Sera” di qualche mese fa? – sono sempre espressi in numeri, ma… A monte dei terremoti ecc vi sono sempre fenomeni che vanno considerati, analizzati, valutati! Ed anche a valle ci sono conseguenze che possono essere previste, prevenute, corrette, orientate, anche! Non è un caso che il recente terremoto emiliano non potrebbe essere paragonato con quello del Belice. E la scala Richter serve a ben poco!

Infine, se l’articolo 1 fa a pugni con i successivi, adottiamolo in toto! C’è anche il richiamo all’autonomia e, udite udite – quale espressione è scappata dalla penna dell’amministrazione – perfino al… successo formativo!!! Non ditelo ai patiti del merito! Allora, potremo dire che non tutto è perduto? Forse sì! Se è così, non diciamolo troppo in giro! L’incompetente è sempre pronto a colpire!

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