Direzione didattica di Pavone Canavese

Organizzare e inventare la scuola


a cura del Centro Studi Logos.

Contratti &... accordi di rete
di Fernando Salvetti, avvocato e antropologo organizzativo.

 

Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali: così prevede l’art. 7 del regolamento sull’autonomia organizzativa e didattica, in base al quale l’accordo può avere per oggetto:

  1. attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento
  2. attività di amministrazione e contabilità (ferma restando l’autonomia dei singoli bilanci delle scuole appartenenti alla rete)
  3. acquisto di beni e servizi, organizzazione e altre attività coerenti con le finalità istituzionali delle scuole in rete.

L’accordo di rete dev’essere approvato dal consiglio di circolo o d’istituto; nei casi elencati al numero 1, l’accordo dev’essere approvato anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

L’accordo, poi, deve essere depositato presso le segreterie delle scuole che partecipano alla rete, presso le quali gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

La natura giuridica dell’accordo di rete è, ovviamente, negoziale: tale accordo è un contratto per la cui conclusione è richiesta la forma scritta.

I requisiti dell’accordo di rete sono i seguenti:

In tale accordo può essere previsto lo scambio temporaneo di docenti fra le istituzioni scolastiche che partecipano alla rete, a condizione che tali docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo.

L’eventuale clausola convenzionale posta per disciplinare tale fattispecie deve esplicitare che i docenti "liberamente vi consentono".

Inoltre, nell’ambito delle reti di scuole possono essere istituiti laboratori per il perseguimento di molteplici finalità, tra le quali il regolamento sull’autonomia prevede espressamente:

Quando sono istituite reti scolastiche, gli organici funzionali d’istituto possono essere definiti in modo da consentire l’affidamento al personale (dotato di specifiche esperienze e competenze) di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale tra i soggetti appartenenti alla rete, oltre che l’affidamento della gestione dei laboratori previsti dall’accordo di rete.

Le scuole collegate in rete possono stipulare convenzioni con università statali o private ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi: alla luce di quanto previsto dall’art. 27 della bozza di regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, tale deliberazione è di competenza esclusiva del consiglio d’istituto (o, si può ragionevolmente aggiungere, di circolo) e, di conseguenza, il dirigente scolastico non può recedere o rinunciare alla stipula della convenzione se non sia stato previamente autorizzato dallo stesso consiglio.

Un ultimo punto: il comma 5 dell’art. 7 del regolamento sull’autonomia prescrive che gli accordi di rete sono aperti all’adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono (ossia: dovrebbero prevedere) iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle scuole che presentano situazioni di difficoltà. Un principio che si può definire della "porta aperta", volto a favorire il maggior numero di adesioni alla rete e, quindi, strategie di cooperazione nonché vere e proprie azioni di mutuo soccorso tra istituzioni scolastiche.

Un principio che implica, peraltro, un rischio: infatti, potrebbe comportare l’apertura delle porte della rete scolastica nei confronti di istituzioni – più o meno in difficoltà – tutt’altro che "meritevoli" di integrazione o di aiuto.

Ad esempio "Calimero", scuola mal gestita e ancor peggio organizzata, fanalino di coda all’interno del sistema scolastico di un certo contesto territoriale, potrebbe pretendere di essere integrata in "Excelsior", la rete più luccicante e scintillante (per impegno, dedizione e sforzo quotidiano delle persone che la animano) del reame...

Che fare ? Tremare ? Tramare ?
Forse, prevenire è meglio che curare: quindi, bisogna prevedere una
clausola moderatamente restrittiva per disciplinare l’accesso alla rete sulla base di criteri di affidabilità, requisiti di efficienza e standard di qualità adeguati rispetto agli obiettivi che la rete intende perseguire.

Ma come si costruisce, concretamente, un accordo di rete?

Arrivederci alle prossime puntate.