Direzione didattica di Pavone Canavese

NUOVO CORSO: materiali e documenti della politica scolastica del dopo-Moratti


06.10.2006

Invalsi: le "modifiche" previste dalla legge finanziaria
ovvero: la montagna partorisce il topolino
(a cura di R. Palermo)

Come è noto, fin dal momento della approvazione del decreto di riordino dell'Istituto, la "battaglia" dello schieramento anti-morattiano contro l'Invalsi è stata particolarmente dura e condotta senza esclusione di colpi. Lo scorso anno anche le scuole ne sono state coinvolte: in diverse realtà docenti e genitori si sono opposti alla somministrazione delle prove di valutazione predisposte dall'Istituto.
Uno degli aspetti che veniva messo in discussione era anche quello relativa alla non estraneità dell'Invalsi rispetto all'Amministrazione scolastica. La valutazione del sistema, se proprio deve esserci, deve essere svolta da un organismo non controllato dal Ministero: questa era la tesi - per certi aspetti condivisibile - di gran parte dello schieramento anti-morattiano.
Ora, con la legge finanziaria, il Governo prevede di apportare alcune modifiche al decreto che regola il funzionamento dell'Istituto.
Per comodità di analisi abbiamo predisposto una tabella che contiene il testo attualmente in vigore e le modifiche proposte.

Art. 66 della Legge Finanziaria

Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l’autonomia amministrativa dell’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 sono apportate, al medesimo decreto legislativo, le seguenti modificazioni, senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato

 

Decreto L.vo 286 Proposte di modifica
Art. 4

1. Gli organi dell’Istituto sono:

a) il Presidente;

b) il Comitato direttivo;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4

1. Gli organi dell’Istituto sono :

1) il Presidente

2) il Comitato di indirizzo

3) il Collegio dei Revisori

Art. 5

1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia e all’estero, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le stesse modalità, per un ulteriore triennio.

Art. 5

1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all’estero ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio.

Art. 6

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 6

1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. Gli otto membri sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un’apposita commissione previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana finalizzato all’acquisizione dei curricola. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche.

norma inesistente nel testo attuale

L’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 del contratto collettivo relativo al personale dell’area V della dirigenza pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell’Ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazione del Ministro della pubblica istruzione assume i seguenti compiti:
- formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
- definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
- formula proposte per la formazione dei componenti del Team di valutazione;- realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione

norma transitoria

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente ed i componenti del Comitato direttivo dell’INVALSI di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, cessano dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi di cui al comma 8, lett. b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, nomina uno o più commissari straordinari.

 

La legge finanziaria non prevede nessun "ritocco" all'articolo principale del decreto 286,  quello che definisce i compiti dell'Istituto

Art. 3
Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. L’Istituto:

a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell’apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;

b) predispone, nell’ambito delle prove previste per l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

c) svolge attività di ricerca, nell’ambito delle sue finalità istituzionali;

d) studia le cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell’offerta formativa;

e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;

f) svolge attività di supporto e assistenza tecnica all’amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

g) svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche.

2. Gli esiti delle attività svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto di apposite relazioni al Ministro, che ne dà comunicazione alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori ritenuti utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema. Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme di pubblicità e conoscenza.

3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti della valutazione.

4. L’Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull’attività svolta.

 

Conclusione

E' facile constatare che le modifiche previste dalla legge finanziaria riguardano esclusivamente l'assetto dell'Istituto e le modalità di attribuzione degli incarichi. Attualmente i membri del direttivo sono 6 di 3 scelti dal Ministro dell'Istruzione, uno dal Minstro del lavoro e 2 dalla Conferenza Stato-Regioni. La modifica prevede che il Comitato direttivo diventi un Comitato di indirizzo e che tutti i membri (8) siano scelti dal Ministro della Pubblica Istruzione.
D'ora innanzi il Presidente sarà scelto dal Ministro fra i componenti del Comitato di indirizzo.
Non sembra che la dipendenza dell'Istituto dal Ministero venga meno.
Curiosamente lo schieramento anti-morattiano tace.

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