Direzione didattica di Pavone Canavese

Verso il federalismo scolastico


18.11.2011

DEI POTERI E DELLE RESPONSABILITA’ DELLE REGIONI
NELLE POLITICHE EDUCATIVE E FORMATIVE,
DOPO LE RECENTI RIFORME COSTITUZIONALI.
di Antonio Luongo

 

Le competenze delle Regioni riguardo all’educazione, all’istruzione, alla formazione professionale, alla ricerca, all’università, alla cultura, alla tutela della lingua delle minoranze linguistiche dopo la legge costituzionale n. 1 del 1999 “Disposizioni concernenti l´elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l´autonomia statutaria delle Regioni" e, in rapporto con la nuova titolarità legislativa in materia di “istruzione” (comma 3 dell’articolo 117 della Costituzione) ottenuta dalle stesse con la legge costituzionale n. 3 del 2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ha modificato, appunto, gli articoli della Costituzione compresi tra il 114 e il 133 che trattano di “Le Regioni, le Provincie, i Comuni”. I cambiamenti, apportati al titolo V, hanno completato, tra l'altro, la riforma dei poteri delle Regioni che con la legge costituzionale n. 1 del 1999 "Disposizioni concernenti l´elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l´autonomia statutaria delle Regioni" avevano ottenuto l'elezione diretta del Presidente della Regione e l'adozione, da parte dei Consigli regionali, degli Statuti (non più subordinati all'approvazione da parte del Parlamento). La legge costituzionale n. 1/1999, realizzava, inoltre, il completamento del processo di decentramento amministrativo, iniziato negli anni "50, subito dopo l'approvazione della Costituzione.
Sono trascorsi ben dieci anni dalla riforma del titolo V e il governo comincia, solo ora, a dare attuazione alle disposizioni costituzionali. Diverse sono le ragioni del ritardo; le principali sono due: 1) la scarsa chiarezza del testo che ha originato un contenzioso tra Stato e Regioni, circa l'attribuzione delle competenze, instaurato dinanzi la Corte Costituzionale; 2) la contrarietà del Centrodestra, quasi ininterrottamente al governo del Paese nel decennio (2001- 2010), a dare attuazione alle nuove disposizioni approvate, a suo tempo, in Parlamento, solo dall'allora maggioranza di Centrosinistra. In questi anni il Centrodestra, oltre a non dare attuazione al dettato costituzionale, ha coltivato un altro progetto di assetto dello Stato che, sebbene approvato dal Parlamento (Legge costituzionale "Modifiche alla Parte II della Costituzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005), è stato bocciato nel successivo referendum confermativo (svoltosi il 25 e 26 giugno 2006).
Sul finire del decennio considerato si sono verificati due fatti che hanno modificato questa situazione: 1) la Corte Costituzionale ha fatto chiarezza sulle rispettive competenze di Stato e Regioni; 2) il Centrodestra – visto fallire il suo progetto di riforma costituzionale – si è acconciato a dare attuazione alle disposizioni introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.
Sembra che in questi ultimi mesi il Governo si accinga a fare quanto di sua competenza per consentire alle Regioni di esercitare la potestà legislativa concorrente in materia d'istruzione. A questo riguardo, pare, che sia prossima la sottoscrizione definitiva del documento dal titolo “
Accordo tra governo, regioni e province autonome, comuni e comunità montane concernente finalità, tempi e modalità di attuazione del titolo V, parte II, della costituzione, per quanto attiene alla materia istruzione, nonché sperimentazione di interventi condivisi per la migliore allocazione delle risorse umane, strumentali ed economiche al fine di elevare la qualità del servizio” ora siglato, solamente, in sede tecnica.
Pare, quindi, che sia ripreso il cammino per completare la costruzione dello Stato delle “autonomie” definito nella Costituzione; c’è da osservare, però, che a fare da guida in questo percorso c'è chi si era opposto fortemente a intraprendere questa strada. Che cosa fare? Non c’è dubbio che bisogna proseguire il cammino; non è per niente inopportuno, anzi, consigliare di stare attenti, molto attenti al guidatore: che non imbocchi strade diverse da quella indicata nella Costituzione.
C'è, però, ancora un aspetto che non è stato approfondito a sufficienza ed è questo: come si coordinano le titolarità dello Stato con la competenza legislativa concorrente delle Regioni sulla stessa materia, con le competenze legislative esclusive (sempre sulla stessa materia) contenute negli Statuti delle Regioni a “autonomia speciale” che sono stati adottati con legge costituzionale (quindi con valore di norma costituzionale), con i contenuti degli Statuti delle Regioni ad autonomia “ordinaria” adottati in seguito  alla modifica dell'articolo 123 della Costituzione, e incidenti sulla stessa materia?

Per dare risposta a questa domanda è necessario esaminare le disposizioni costituzionali e legislative che si sono accumulate in questi decenni per meglio dominare il percorso da completare per realizzare lo Stato delle “autonomie” previsto dai costituenti: il quadro è complesso ed è necessario fare chiarezza e ordine, preventivamente, per evitare eventuale e nuovo contenzioso di cui non si sente, davvero, il bisogno.

 A tal fine proponiamo (i link verranno attivati mano a mano che le diverse sezioni di questo studio verranno pubblicati):

1. Un breve saggio che ricostruisce il lungo processo che ha portato il nostro Paese da uno Stato accentrato a uno Stato decentrato, in cammino verso lo Stato delle “Autonomie locali” affermato all'articolo 5 della Costituzione: “La Repubblica …. riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".

2. Una nota che descrive le modifiche apportate all'articolo 123 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 1 del 1999. "Disposizioni concernenti l´elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l´autonomia statutaria delle Regioni".

3. Un articolo che illustra – alla luce di alcune sentenze della Corte Costituzionale – quale relazione intercorre tra la Costituzione, le leggi statali, gli Statuti regionali, le leggi regionali.

4. Un articolo che chiarisce – alla luce di pronunzie recenti della Corte Costituzionale – quale valore attribuire alle “enunciazioni di principio” contenute negli Statuti delle Regioni ordinarie e, a quelle analoghe, contenute negli Statuti delle Regioni a “autonomia speciale”.

5. Un articolo che illustra la situazione delle competenze legislative delle Regioni ad autonomia speciale come modificate dall’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

6. Un ampio articolo che riporta e commenta i contenuti degli Statuti delle Regioni - prima di quelle “ordinarie”, poi di quelle a “autonomia speciale” che riguardano materie ricomprese nel comparto della “conoscenza”. 

7. Un articolo contenente: osservazioni, curiosità, considerazioni sul contenuto degli Statuti regionali.

8. Una nota di valutazioni conclusive.

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